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In questa newsletter, realizzata in collaborazione con CONFAPI ANIEM, tratteremo i seguenti argomenti:
Compensazione prezzi: assegnate le risorse per il II° Semestre 2021
Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Ottobre u.s. è stato pubblicato il decreto con cui sono state assegnate le risorse relative alle istanze di compensazione presentate a seguito dell’aumento dei prezzi da materiale da costruzione emerse nel II° semestre 2021.
Le risorse complessive ammontano a oltre 103 milioni e riguardano 1059 stazioni appaltanti; la ripartizione dettagliata è riportata nell’Allegato al Decreto.
Ricordiamo che il D.L. n. 21/2022, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, prevedeva che il Ministero rilevasse le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021.
ANAC: compensazione anche per i materiali impiegati per la sicurezza
Un parere dell’ANAC (n.42/2023 approvato il 19 settembre u.s.) precisa che rientrano nel sistema di compensazione dei prezzi anche quei materiali impiegati per la tutela della sicurezza dei lavoratori se interessati da aumenti significativi rilevati dal Ministero Infrastrutture.
Nella nota dell’Autorità, firmata dal Presidente Giuseppe Busia, si afferma “che qualora nell’ambito dell’appalto siano previste specifiche lavorazioni finalizzate a garantire la sicurezza, che richiedano l’impiego di materiali da costruzione per i quali il MIT abbia rilevato variazioni dei prezzi con appositi decreti previsti dalle disposizioni in esame, anche tali specifiche lavorazioni possono rientrare nell’ambito di applicazione delle previsioni emergenziali sopra richiamate, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti”.
L’iter di aggiudicazione negli appalti sopra soglia: le indicazioni del MIT
Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, il nuovo Codice Appalti prevede una procedura che impiega circa 60 giorni per il suo completamento, dovendo la stazione appaltante preventivamente (e non parallelamente) effettuare le opportune verifiche sui requisiti del possibile aggiudicatario. Questo è quanto emerge da un parere del Ministero Infrastrutture (n.2075/2023) che ripercorre l’iter di aggiudicazione per gli appalti sopra soglia.
L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta e, dopo aver verificato la legittimità e la conformità all’interesse pubblico, effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all’aggiudicatario, dispone l’aggiudicazione, immediatamente efficace. L’art. 18, comma 3, del Codice prevede un termine dilatorio di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, prima del quale le Stazioni Appaltanti non possono stipulare il contratto. Tale termine è stato coordinato con il termine previsto per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (30 giorni), al fine di assicurare che la stipula del contratto intervenga quando l’aggiudicazione sia divenuta inoppugnabile. Tale previsione mira a rafforzare la tutela del concorrente non aggiudicatario, posto che, in caso di proposizione di un ricorso giurisdizionale, l’ente appaltante non potrà comunque addivenire alla stipula del contratto decorsi i 35 giorni (art. 18 comma 3), dovendo attendere la definizione del procedimento cautelare.
Il Ministero evidenzia l’ipotesi contemplata nell’Allegato 1.3 del Codice (art. 1, comma 5):” In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest’ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi”.
ANAC: la differenza tra contratto di fornitura con posa in opera e contratto misto d’appalto
Con una delibera del 6 settembre u.s., l’ANAC ha chiarito la delimitazione del “contratto di fornitura con posa in opera” e la sua differenza con il “contratto misto d’appalto”.
Nel caso in cui il contratto preveda l’acquisto di un bene e i lavori di posa in opera e installazione, con evidente carattere accessorio, il contratto deve essere qualificato come “contratto di fornitura con posa in opera”. In tali casi, infatti, la “posa in opera” concerne unicamente le prestazioni esecutive necessarie a posare un bene prodotto in serie e renderlo idoneo ad essere utilizzato secondo la sua destinazione in uso.
Risulta quindi legittima la richiesta “di requisiti di partecipazione attinenti all’esperienza maturata nella fornitura e posa in opera”.
Agli appalti PNRR non si applica il Nuovo Codice Appalti
Con un parere reso noto nei giorni scorsi, l’Ufficio Legale del Ministero Infrastrutture ha precisato che il nuovo Codice Appalti non trova applicazione per gli appalti finanziati con risorse PNRR e PNC, considerate le semplificazioni introdotte proprio per favorire la realizzazione tempestiva di tali opere.
Sull’ulteriore questione relativa alla qualificazione delle stazioni appaltanti viene confermata la deroga introdotta dalla legge n.6/2023 secondo la quale “anche i comuni non capoluogo di provincia continueranno ad utilizzare le disposizioni sull’aggregazione delle stazioni appaltanti fino ad oggi seguite, in quanto non si applicheranno agli appalti PNRR e assimilati ad essi affidati, fino al 31 dicembre 2023, le regole sulla qualificazione delle stazioni appaltanti introdotte dal nuovo Codice”.
Sulla base dei dati resi noti dall’ANAC e aggiornati a settembre 2023, sulla base di quanto previsto dal nuovo Codice come requisito obbligatorio per bandire le gare di lavori sopra i 500.000 euro, risultano qualificate ad oggi 3.142 stazioni appaltanti: 2.613 enti e altri 526 soggetti qualificati con riserva (unioni di comuni, province, città metropolitane, comuni capoluogo di provincia e regioni).
Consiglio di Stato: il nuovo codice conferma “cumulo alla rinfusa” per i Consorzi stabili
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 8592 del 29 Settembre u.s.) ha confermato che, sulla base di quanto stabilito dall’art. 225, comma 13 e dall’art. 67, comma lett. d) del nuovo Codice dei Contratti (D.LGS 36/2023) deve ritenersi pienamente applicabile ai consorzi stabili il c.d. “cumulo alla rinfusa” dei requisiti.
In particolare – rilevano i Giudici - il citato art. 67 ha espressamente previsto che “per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi (consorzi stabili) sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”.
Da siffatti rilievi consegue che, nella partecipazione alle gare d’appalto è il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l’effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi, anche mediante il cumulo dei requisiti delle imprese consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano designate o meno in gara per l’esecuzione del contratto di appalto.