Cassa integrazione per emergenze da ondate di calore

Cassa integrazione per emergenze da ondate di calore

Il Governo ha adottato misure straordinarie per scongiurare i rischi sul lavoro a causa delle temperature eccezionali verificatesi in questo periodo che hanno conseguenze dirette sul benessere psicofisico (ad esempio: disidratazione, insolazione, vertigini e malattie della pelle) e sono anche causa di alterazioni delle capacità motorio-cognitive, lesioni di vario tipo, malattie infettive e stress da calore.

Fino al 31 dicembre 2023, sarà possibile accedere alla cassa integrazione ordinaria ad ore oltre i limiti di durata massima già previsti dalla normativa. I soggetti interessati dal provvedimento sono quelli dei settori più esposti al lavoro all’aperto con alte temperature, ossia: edile, lapideo, escavazioni, agricolo.

La Cassa Integrazione Guadagni viene riconosciuta per temperature elevate nei casi in cui:

  • la temperatura effettiva sul luogo di lavoro è almeno pari ai 35° centigradi;
  • la temperatura al di sotto dei 35 gradi centigradi, in considerazione del fatto che la temperatura percepita dal corpo umano può essere più alta di quella segnata dai termometri.

In Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2023 il decreto-legge n. 98/2023 recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento” in vigore dal 29 luglio 2023

Per consultare il decreto Legge vai a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/07/28/23G00110/SG

Il caso specifico dei lavoratori in cantiere

Per questa tipologia di lavoratori è stata prevista la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023. Per quanto riguarda l’edilizia, il ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria, nel periodo luglio-dicembre 2023, non incide ai fini del raggiungimento del limite massimo di fruizione di ammortizzatori pari a 52 settimane in un biennio mobile.

Non vengono quindi applicate le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del DLGS n. 148/2015 sull’integrazione salariale ordinaria, relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese.

Queste le tipologie d’impresa interessate:

·       imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini,

·       aziende industriali di escavazione e/o lavorazione del materiale lapideo,

·       le imprese artigiane di escavazione e lavorazione di materiali lapidei (tranne quelle che svolgono separatamente le due attività).

Il caso specifico degli operai agricoli

Anche per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato qualora si renda necessaria la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa per eccessive condizioni atmosferiche, nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, viene riconosciuto il trattamento previsto nei casi di intemperie stagionali di cui all’art. 8 della legge n. 457/1972: viene riconosciuta la cassa integrazione giornaliera anche se l’attività verrà svolta per metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.

Consulta l’Art.8 L.456/1972 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1972/08/23/072U0457/sg#:~:text=L'indennita'%20giornaliera%20di%20malattia,cento%20delle%20rispettive%20retribuzioni%20giornaliere

  • 10 agosto 2023
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