Ricerca nelle news, premi invio per cercare.
Il Governo ha adottato misure straordinarie per scongiurare i rischi sul lavoro a causa delle temperature eccezionali verificatesi in questo periodo che hanno conseguenze dirette sul benessere psicofisico (ad esempio: disidratazione, insolazione, vertigini e malattie della pelle) e sono anche causa di alterazioni delle capacità motorio-cognitive, lesioni di vario tipo, malattie infettive e stress da calore.
Fino al 31 dicembre 2023, sarà possibile accedere alla cassa integrazione ordinaria ad ore oltre i limiti di durata massima già previsti dalla normativa. I soggetti interessati dal provvedimento sono quelli dei settori più esposti al lavoro all’aperto con alte temperature, ossia: edile, lapideo, escavazioni, agricolo.
La Cassa Integrazione Guadagni viene riconosciuta per temperature elevate nei casi in cui:
In Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2023 il decreto-legge n. 98/2023 recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento” in vigore dal 29 luglio 2023
Per consultare il decreto Legge vai a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/07/28/23G00110/SG
Il caso specifico dei lavoratori in cantiere
Per questa tipologia di lavoratori è stata prevista la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023. Per quanto riguarda l’edilizia, il ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria, nel periodo luglio-dicembre 2023, non incide ai fini del raggiungimento del limite massimo di fruizione di ammortizzatori pari a 52 settimane in un biennio mobile.
Non vengono quindi applicate le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del DLGS n. 148/2015 sull’integrazione salariale ordinaria, relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese.
Queste le tipologie d’impresa interessate:
· imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini,
· aziende industriali di escavazione e/o lavorazione del materiale lapideo,
· le imprese artigiane di escavazione e lavorazione di materiali lapidei (tranne quelle che svolgono separatamente le due attività).
Il caso specifico degli operai agricoli
Anche per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato qualora si renda necessaria la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa per eccessive condizioni atmosferiche, nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, viene riconosciuto il trattamento previsto nei casi di intemperie stagionali di cui all’art. 8 della legge n. 457/1972: viene riconosciuta la cassa integrazione giornaliera anche se l’attività verrà svolta per metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.
Consulta l’Art.8 L.456/1972 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1972/08/23/072U0457/sg#:~:text=L'indennita'%20giornaliera%20di%20malattia,cento%20delle%20rispettive%20retribuzioni%20giornaliere.