Newsletter del Lavoro, aggiornamento al 12 Febbraio 2025

Newsletter del Lavoro, aggiornamento al 12 Febbraio 2025

Ministero del Lavoro: costo medio orario per il personale dipendente delle imprese del settore dell’edilizia

La Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 5 del 29 gennaio 2025, sulla determinazione del costo medio orario a livello provinciale del personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia, attività affini e delle cooperative, con decorrenza dal 29 gennaio 2025, distintamente per gli operai e per gli impiegati.

Consulta il Decreto Direttoriale n. 5 del 29 gennaio 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a questo link: https://www.lavoro.gov.it/_layouts/Lavoro.Web/AppPages/GetResource?ds=pl&rid=25153

Ministero del Lavoro: sgravio contributivo lavoratrici madri applicabile anche ai contratti intermittenti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 2 del 5 febbraio 2025, con il quale risponde ad un quesito dell’ANPIT (Associazione Nazionale per Industria e Terziario), in merito alla possibilità di applicare lo sgravio contributivo previsto dell’articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro intermittente.

Consulta l’interpello n. 2 del 5 febbraio 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a questo link: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/interpello-n-2-del-5-febbraio-2025

L’INPS comunica il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori dipendenti per l’anno 2025

L’INPS, con la circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, comunica per l’anno 2025, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per i lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Infine nella circolare vengono indicati i minimali di retribuzione 2025 da applicare alle diverse categorie di lavoratori, compresi gli iscritti al Fondo Volo e al settore pesca, i lavoratori a domicilio, i titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, nonché i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti e i massimali contributivi per i direttori generali, amministrativi e sanitari, delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del settore pubblico.

Consulta la circolare INPS n. 26 del 30 gennaio 2025 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.01.circolare-numero-26-del-30-01-2025_14806.html

INPS: variazione dell’interesse legale in vigore dal 5 Febbraio 2025

L’INPS, con la circolare n. 34 del 4 febbraio 2025, comunica che, in base alla decisione di politica monetaria del 30 gennaio 2025 della Banca Centrale Europea, è stato ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 5 febbraio 2025, è pari al 2,90%.

Interesse di dilazione e di differimento

L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso dell’8,90% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 5 febbraio 2025.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

A decorrere dal 5 febbraio 2025, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell’8,90% annuo.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari all’8,90%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2025.

Sanzioni civili

La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 5 febbraio 2025, la riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra riportata, comporta la variazione della misura delle sanzioni civili così come segue:

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari all’8,40% in ragione d’anno (tasso del 2,90% maggiorato di 5,5 punti).

Al fine di favorire l’adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,90% in ragione d’anno.

Nelle ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), come previsto al primo periodo, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

L’articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 19/2024, è intervenuto sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000 così come segue:

come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari all’8,40% in ragione d’anno (tasso del 2,90% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;

ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,40% in ragione d’anno (tasso del 2,90% maggiorato di 7,5 punti).

Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 del citato articolo 116, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con la deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha stabilito che, in caso di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della citata legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

Nell’ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

Il Consiglio di Amministrazione, con la citata deliberazione, ha stabilito che la riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.

Con la stessa deliberazione è stato altresì disposto che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e che, pertanto, “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.

Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2025 (2% in ragione d’anno) a decorrere dal 5 febbraio 2025 la riduzione delle sanzioni civili opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 2,90%.

Consulta la circolare INPS n. 34 del 4 febbraio 2025 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.02.circolare-numero-34-del-04-02-2025_14815.html

INAIL: variazione del tasso degli interessi legali in vigore dal 5 Febbraio 2025

L’INAIL ha pubblicato la circolare n. 7 del 4 febbraio 2025, con la quale informa che sulla base della Decisione di Politica Monetaria del 30 gennaio 2025, a decorrere dal 5 febbraio 2025, variano il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili.

I piani di ammortamento, relativi a istanze di rateazione presentate dal 5 febbraio 2025, sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 8,90%.

Non ci sono state invece variazioni per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.

Consulta la circolare INAIL n. 7 del 4 febbraio 2025 a questo link: https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/circolari/2025/02/Circolare%20n%207_4%20febbraio%202025.pdf

  • 12 febbraio 2025
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