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Agenzia delle Entrate, fringe benefit per i dipendenti: via libera alla carta di debito nominativa
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 5/E del 15 gennaio 2025, fornisce i necessari chiarimenti in merito alla possibilità, da parte del datore di lavoro, di erogare ai propri dipendenti, attraverso un regolamento aziendale ed il relativo piano welfare, beni e servizi, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR.
In questo caso, ai fini dell’erogazione del servizio, si provvede all’attivazione di un sistema informatico per la predisposizione e la gestione del piano di welfare. Ciò avviene attraverso l’assegnazione dei fringe benefit tramite una carta di debito nominativa.
La carta di debito può essere utilizzata dai dipendenti solo per fruire, presso fornitori specificamente individuati, dell’assegnazione dei fringe benefit, ossia i beni e i servizi, messi a disposizione dal datore di lavoro, nel limite del budget di spesa figurativo dallo stesso assegnato. La carta, comunque, non può essere utilizzata per fini diversi da quello menzionato. Inoltre, non può essere monetizzata o convertita in denaro.
Sempre in tema di fringe benefit da destinare ai dipendenti, i beni e i servizi previsti dal piano di welfare aziendale possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, purché il loro valore complessivo non ecceda il limite previsto dalla legge, superato il quale il vantaggio concorre per intero a formare il reddito da lavoro dipendente ed è soggetto a tassazione, come stabilisce l’articolo 51, comma 3 del TUIR. In questo caso infatti, il sostituto d'imposta non è tenuto ad applicare all’importo erogato la ritenuta a titolo d'acconto.
Consulta la risposta n. 5/E del 15 gennaio 2025 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6636015/Risposta+n.+5_2025.pdf/3d9fef20-fd52-0052-21ee-853e7cc12e31
Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate-Riscossione: Guida con le nuove regole per la rateizzazione di cartelle e avvisi
E’ stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) la Guida alla nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento, un utile vademecum per conoscere le regole sul pagamento dilazionato, introdotte a partire dall’1° gennaio 2025 dal decreto legislativo n. 110/2024 di riordino del sistema nazionale della riscossione.
La Guida illustra tutte le novità relative al pagamento a rate con Agenzia delle entrate-Riscossione, in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.
Consulta la Guida alla nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/La_nuova_rateizzazione_delle_cartelle_di_pagamento.pdf/e008fd76-c3fa-6eee-08e9-717c87a29cbe
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle nuove assunzioni con la maxi-deduzione
Sono state rese note le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in seguito alla proroga della misura di favore per i contribuenti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che assumono a tempo indeterminato. Il beneficio fiscale, introdotto dal Dlgs n. 216/2023 ed esteso al 2027 dall’ultima legge di Bilancio, consiste in una maggiorazione del 20% del costo ammesso in deduzione per l’incremento del personale, che sale al 30% per i dipendenti meritevoli di maggior tutela.
Con la circolare n. 1/E del 20 Gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ricorda i presupposti soggettivi dell’incentivo, le regole per determinare l’incremento occupazionale e l’ammontare della maggiore deduzione spettante e illustra anche alcuni casi particolari.
I beneficiari dell’agevolazione: Il beneficio è rivolto ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, a condizione che il reddito sia determinato analiticamente e che l’attività, antecedentemente all’inizio del periodo d’imposta agevolato, sia stata effettivamente avviata da almeno un anno. La maggiorazione spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato.
In cosa consiste il Bonus - L’incentivo consente agli operatori economici di incrementare il costo ammesso in deduzione per assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato. La maggiorazione è pari al 20% e aumenta di un ulteriore 10% in caso di assunzione di persone meritevoli di maggior tutela, come ad esempio le persone con disabilità, le donne con almeno due figli minorenni, le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione e i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile.
Consulta la circolare n. 1/E del 20 Gennaio 2025 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6626792/Circolare_n_1_del_20_01_2025.pdf/4542c84d-55e2-1286-cff2-ec2885478065
Dimissioni per fatti concludenti, assenza ingiustificata del lavoratore: le indicazioni operative INL
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, con la quale fornisce le prime indicazioni operative relative alla procedura di dimissioni per fatti concludenti in caso di assenza ingiustificata del lavoratore, prevista dall’articolo 26, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 151 del 2015, come introdotto dall’articolo 19, della Legge n. 203/2024 (cd. Collegato Lavoro).
Consulta la Nota INL n. 579 del 22 gennaio 2025 a questo link: https://www.ispettorato.gov.it/files/2025/01/DCVIG.U.0000579.22-01-2025_Risoluzione-del-rapporto-di-lavoro.pdf
Consulta il Modello di comunicazione dell’assenza ingiustificata all’ITL a questo link: https://www.ispettorato.gov.it/files/2025/01/Modello-comunicazione-art.-26-comma-7-bis-D.Lgs_.-n.-151-2015.docx
Riduzione del contributo ordinario: le nuove indicazioni operative di INPS
L’INPS, con la circolare n. 5 del 20 gennaio 2025, ha fornito le istruzioni operative e contabili sulla riduzione del Contributo Ordinario, a partire dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, e della contribuzione addizionale CIGO/CIGS/CIGD.
Queste in sintesi le istruzioni operative per le singole fattispecie:
Fondo di Integrazione Salariale e Fondo di Solidarietà Bilaterale per le attività professionali
È stata prevista una riduzione a favore dei datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, hanno occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di Assegno di integrazione salariale al FIS, per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
Riduzione del Contributo Addizionale (CIGO/CIGS/CIGD)
E’ stata prevista la riduzione del contributo addizionale a favore dei datori di lavoro che non hanno fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento.
Consulta la circolare INPS n. 5 del 20 gennaio 2025 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.01.circolare-numero-5-del-20-01-2025_14781.html
Corte di Cassazione: diritto del lavoratore disabile allo smart working
Con la sentenza n. 605/2025, la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro è obbligato ad accomodamenti ragionevoli (art. 3, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 216/2003) affinché il lavoratore disabile possa espletare la propria attività nel miglior modo possibile, in rapporto alle proprie condizioni.
Di conseguenza, se non sono di ostacolo questioni di natura economica sproporzionate, il datore è obbligato ad accogliere la domanda del dipendente, portatore di handicap, finalizzata a fruire di modalità di lavoro agile nelle sue prestazioni, pur se l’accordo collettivo aziendale esclude dallo Smart-working tutti i lavoratori che svolgono mansioni come quelle del disabile.
La Corte di Cassazione sottolinea come la verifica degli accomodamenti ragionevoli sia vincolante per il datore di lavoro e il non averla effettuata comporta un caso di discriminazione.