News fiscali in pillole: aggiornamento al 7 Ottobre 2024

News fiscali in pillole: aggiornamento al 7 Ottobre 2024

Sospensione legale della riscossione: la richiesta si effettua tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

L’Agenzia delle Entrate rende noto che i contribuenti che ritengono non dovuto l’importo richiesto con una cartella o un avviso possono richiedere direttamente all’ Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) la sospensione legale della riscossione.

Ne deriva che non sarà più necessario rivolgersi all’Ente Creditore per l’eventuale annullamento delle somme iscritte a ruolo, ma sarà l’Agente della Riscossione a trasmettere l’istanza per le opportune verifiche. ADER, nell’attesa dell’esito, provvede anche a sospendere la riscossione del credito oggetto della domanda.

Questi i canali a disposizione del contribuente per trasmettere l’istanza ad Ader: online mediante il form raggiungibile dalla propria area riservata sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it , a mezzo PEC, tramite l’App EQUICLICK, oppure, in alternativa, prenotando un appuntamento allo sportello online o agli sportelli territoriali per consegnare l’istanza.

La domanda va presentata entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto da parte dell’Agente della riscossione (cartella di pagamento, avviso di intimazione, preavviso di fermo amministrativo, preavviso e comunicazione di iscrizione di ipoteca o atto di pignoramento).

ATTENZIONE! Non può essere richiesta la sospensione per gli atti di Agenzia delle entrate-Riscossione inviati per posta ordinaria, ad esempio un sollecito di pagamento, oppure per gli atti notificati direttamente dagli enti impositori.

Consulta il comunicato dell’Agenzia delle Entrate sulla sospensione delle riscossione a questo link: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Sospensione/

INPS, parità di genere: scade il 15 ottobre il termine per la domanda di esonero contributivo

L’INPS informa che i datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione di parità entro il 31 dicembre 2023, e che hanno erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024.

Alla scadenza del termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno elaborate secondo le indicazioni contenute nella circolare 137/2022, consultabile a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2022.12.circolare-numero-137-del-27-12-2022_14030.html

Qualora il datore di lavoro non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine del 15 ottobre 2024, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata. L’importo autorizzato sarà comunicato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

I datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante.

Infine, il messaggio 2844/2024 ha chiarito che i datori di lavoro privati che hanno già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

Consulta il Messaggio INPS 2844/2024 a questo link: https://www.inps.it/content/dam/inps-site/it/scorporati/comunicati-stampa/2024/10/Allegati/3597_CS_Cert-Paritaa-di-genere.pdf

Concordato preventivo biennale: l’Agenzia delle Entrate rende noti i Codici Tributo

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 48 del 19 settembre 2024, ha reso noto i Codici Tributo che dovranno utilizzare i contribuenti ISA e quelli che aderiscono al regime forfetario per versare, tramite il modello F24, le somme dovute per il primo periodo di adesione al Concordato preventivo biennale.

Consulta la risoluzione n. 48 del 19 settembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6390991/RIS_n_48_del_19_09_2024.pdf/6585bf03-7065-fea6-2bf2-b0af49c464db

INAIL: modifica del tasso di interesse di rateazione per premi assicurativi e accessori e per le sanzioni civili

L’INAIL con la pubblicazione della Circolare n. 28 del 20 settembre 2024, informa che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea, sono stati variati, a decorrere dal 18 settembre 2024, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili.

Ne deriva che i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 18 settembre 2024 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 9,65%.

Nessuna variazione invece per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.

Consulta la Circolare INAIL n. 28 del 20 settembre 2024 a questo link: https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/note-provvedimenti-e-istruzioni-operative/normativa-circolari-inail/dettaglio.2024.09.circolare-inail-28-del-20-settembre-2024.html

  • 07 ottobre 2024
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