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L’articolo 1, commi da 78 a 85, della L. 213/2023 (ovvero la Legge di Bilancio 2024) ha riproposto la “rottamazione” del magazzino, ossia la possibilità di adeguare le esistenze iniziali di magazzino al 1° gennaio 2023: questa possibilità era stata già prevista con la L. 488/1999
Soggetti interessati
La norma non pone particolari limitazioni soggettive, stabilendo che l’adeguamento del valore del magazzino interessa tutte le imprese, ad esclusione di quelle che adottano i principi contabili internazionali. Sono quindi interessate tutte le società, di persone, di capitali e le imprese individuali.
ATTENZIONE! Rimangono escluse le imprese individuali e le società di persone che adottano il regime di contabilità semplificate ed i contribuenti in regime forfettario, in quanto in entrambi i casi il magazzino non assume valenza fiscale.
Ambito oggettivo
Possono essere oggetto di adeguamento le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie e semilavorati di cui all’articolo 92, Tuir, relative al periodo d’imposta in corso alla data del 30 settembre 2023. Si tratta quindi in generale delle esistenze iniziali al 1° gennaio 2023. Il richiamo al solo articolo 92, Tuir comporta che non possono essere oggetto di adeguamento le esistenze iniziali di cui all’articolo 93, Tuir, ossia quelle riferite alle opere, forniture e servizi infrannuali e ultrannuali.
Modalità di adeguamento
La rottamazione del magazzino può avvenire c con queste modalità:
Eliminazione di esistenze iniziali
L’eliminazione delle esistenze iniziali eccedenti quelle effettive può avvenire sia per quantità che per valori. L’iscrizione di un magazzino eccessivo rispetto a quello reale è normalmente sintomo di vendite non contabilizzate o per ottenere utili maggiori rispetto a quelli effettivi (o per minori perdite).
La regolarizzazione prevede il versamento:
Iscrizione di esistenze iniziali
L’adeguamento in aumento delle esistenze iniziali può riguardare solamente le quantità esistenti al 1° gennaio 2023, e non anche il valore altrimenti si tratterebbe di una rivalutazione (in tal senso si è espressa la circolare n. 115/E/1999 in occasione della precedente opportunità di adeguamento prevista dalla L. 488/1999).
In questo caso:
Modalità di versamento delle somme dovute
Gli importo dovuti a titolo di imposta sostitutiva e di IVA devono essere versati in 2 rate di pari importo entro i seguenti termini:
Effetti della regolarizzazione
L’adeguamento del magazzino non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. Quindi i nuovi valori: