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Come da precedenti newsletter sull’argomento, ricordiamo ai nostri Referenti che dal 15 novembre 2024 è in vigore il Decreto-Legge 16 Settembre 2024, n. 131, convertito in Legge del 14 novembre 2024, n. 166.
Queste le variazioni Apportate dalla Legge 14 novembre 2024 n. 166 alla normativa ambientale, che riguardano nello specifico:
1) RAEE
Per semplificare la raccolta e deposito dei RAEE, la Legge 166/2024 prevede alcune modifiche sostanziali degli artt. 10, 11 e 38 del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ovvero:
I sistemi collettivi devono provvedere a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio;
I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente;
Nella definizione di raccolta ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera O, Del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, viene compreso anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi comunicati al Centro di coordinamento nel portale telematico al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 183, comma 1, lettera mm), delle stesso decreto;
I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro non sono soggetti all’obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all’articolo 190, né all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 189, comma 3 e non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Cancellazione dell’obbligo di iscrizione cat.3 bis dell’Albo Gestori ambientali per le operazioni di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto incaricato che viene sostituita dall’iscrizione al Centro di coordinamento RAEE del sito di deposito preliminare. Questa previsione, si applica anche a centri di assistenza tecnica e installatori;
Il trasporto RAEE da parte dei distributori o i soggetti da questi incaricati è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione;
Le nuove disposizioni si applicano al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività;
La comunicazione annuale dei dati nel caso, in cui il trasporto avvenga a carico del distributore, viene comunicata al Centro di Coordinamento RAEE;
E' stata inserita una nuova sanzione amministrativa pecuniaria alla violazione dell’obbligo di comunicazione pecuniaria non inferiore all’1 per cento e non superiore al 3 per cento del totale dei ricavi realizzati dal sistema collettivo inadempiente (comma 6-bis all’articolo 38 del D.LGS. n.49/14);
Sono abrogati i decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, e 31 maggio 2016, n. 121.
2) Regime della responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico
Il provvedimento introduce l’art. 178 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che disciplina le modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità ampliata al produttore per il commercio elettronico, prevedendo che ogni produttore che immetta sul mercato, anche per conto di terzi, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore, è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi.
Viene inoltre previsto l’adempimento agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, anche attraverso i servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti ad offrire, secondo modalità semplificate disciplinate da specifici Accordi tra i gestori stessi e i consorzi di riciclo. Si escludono dall’applicazione di quanto previsto gli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese, secondo determinate condizioni.
Consulta la Legge 14 novembre 2024, n. 166 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/11/14/24G00184/sg
Consulta l’art.178 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e l’articolo 183, comma 1, lettera O, Del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2006/04/14/88/so/96/sg/pdf
Consulta il Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)“ a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2014/03/28/73/so/30/sg/pdf