Le novità del Decreto “Milleproroghe”, G.U. del 30/12/2023

Le novità del Decreto “Milleproroghe”, G.U. del 30/12/2023

Il D.L. 215/2023, “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, c.d. MILLEPROROGHE è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, scaricabile da questo link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/12/30/303/sg/pdf 

Di seguito si un quadro di sintesi dei principali interventi.

Articolo 3, comma 3: divieto emissione fattura elettronica per i sanitari. Intervenendo sull’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, D.L. 119/2018, viene prorogato anche per il 2024 il divieto di emissione della fattura elettronica da parte degli operatori sanitari.

Articolo 3, comma 4: proroga dei termini di cessazione dei giudici tributari; intervenendo sull’articolo 3, comma 6, D.L. 198/2022, che a sua volta interveniva sull’articolo 8, comma 1, L. 130/2022, vengono prorogati di un ulteriore anno i termini relativi alla cessazione dei componenti delle CGT di I e di II grado.

Articolo 3, comma 6: proroga termini notifica. I termini per la notifica degli atti di recupero di cui all’articolo 1, commi 421, 422 e 423, L. 311/2004, e di cui all’articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, L. 234/2021, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga all’articolo 3, comma 3, L. 212/2000, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall’articolo 10, comma 6, Regolamento di cui al Decreto Mise 115/2017.

Articolo 13, comma 1: rinvio controlli regolarità DURC. Viene sostituito l’articolo 78, comma 1-quater, D.L. 18/2020, stabilendo che in considerazione del perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, dell’aumento dei tassi di interesse bancario, nonché degli eccezionali eventi metereologici, verificatisi nel corso del 2023, che hanno procurato danni alle coltivazioni, e al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, fino al 31 dicembre 2024, qualora per l’erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l’erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le Amministrazioni competenti possono rinviare l’esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies , lettere b) e c), al momento dell’erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

Articolo 13, comma 2: proroga dell’agevolazione per l’acquisto dei terreni nelle zone colpite dalla Xylella. Viene prorogata anche per il 2024 la previsione prevista dall’articolo 8-ter, comma 2-bis, D.L. 27/2019, ai sensi della quale, con il fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno della Xylella fastidiosa, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o IAP, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal predetto evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a 5 ettari, sono esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà. Per il periodo di 5 anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata.

  • 15 gennaio 2024
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