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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con la risposta all’interpello n. 192206 del 22/10/2024, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’istituto del deposito temporaneo ex articolo 185-bis del D.lgs. 152 del 2006 ai rifiuti derivanti da attività artigianali eseguite su impianti tecnologici ed edifici.
Nel suo interpello la Provincia di Cuneo chiedeva al MASE:
Nella sua risposta all’interpello il Ministero ha fornito queste indicazioni, che riportiamo in sintesi, rimandando alla lettura di documenti allegati:
le norme vigenti consentono il trasporto e il deposito temporaneo dei rifiuti presso la sede legale e/operativa dell’operatore che ha svolto l’attività.
nelle fattispecie della manutenzione, dei piccoli interventi edili e delle attività di cui alla Legge n.82 del 25 gennaio 1994 possano essere ricomprese quelle effettuate da artigiani.
Consulta l’interpello della Provincia di Cuneo a questo link: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/interp_prov_cuneo_istanza.pdf
Consulta il riscontro all’interpello del MASE a questo link: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/interp_prov_cuneo_riscontro.pdf