INL, tesserino riconoscimento: modifiche al Collegato Lavoro

INL, tesserino riconoscimento: modifiche al Collegato Lavoro

Con la nota 23 gennaio 2025 n. 656 l’Ispettorato del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dal “c.d. Collegato Lavoro” in materia di abrogazione delle norme che sanciscono l'obbligo, per i lavoratori impiegati nei cantieri edili, di possedere ed esporre la tessera di riconoscimento, in quanto già previsto per i lavoratori in appalto.

Tali precisazioni si sono rese necessarie a seguito della modifica legislativa introdotta dalla Legge 203/2024 (noto come Collegato Lavoro), che ha revisionato l’articolo 304, comma 1, lett. b), del D.LGS. 81/2008, abrogando i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del D.L. 223/2006 (convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006).

Obblighi precedenti e modifiche introdotte dal D.LGS. 81/2008

A partire dal 1° ottobre 2006, i datori di lavoro nel settore edile sono tenuti a fornire ai lavoratori una tessera di riconoscimento contenente una fotografia e le generalità del lavoratore, nonché i dati del datore di lavoro. I lavoratori, a loro volta, sono obbligati ad esporre tale tessera. Lo stesso obbligo si estende ai lavoratori autonomi, i quali devono provvedere autonomamente a dotarsi del tesserino, se operano direttamente nei cantieri.

Il D.LGS. 81/2008 ha riproposto questi adempimenti, ampliando però il loro campo di applicazione, senza circoscriverlo al solo settore dell’edilizia e legandolo alle attività rese in regime di appalto o subappalto.

Ne deriva che l’articolo 26, comma 8, stabilisce che i datori di lavoro devono fornire il tesserino di riconoscimento al proprio personale, mentre l’articolo 20, comma 3, obbliga i lavoratori impiegati in attività di appalto o subappalto ad esporre il tesserino.

Tesserino di riconoscimento in cantiere anche per imprese familiari e lavoratori autonomi

Anche i membri di imprese familiari (articolo 230-bis del Codice Civile) e i lavoratori autonomi (articolo 2222 del Codice Civile) che operano in contesti di appalto o subappalto devono dotarsi del tesserino di riconoscimento, come previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera c, del D.LGS. 81/2008.

In caso di violazione, il lavoratore autonomo (e gli altri soggetti indicati dall’articolo 21), sia che non si munisca di tessera (articolo 60 comma 1 lett. b) e sia che non la esponga (articolo 60 comma 2), è soggetto ad una sanzione amministrativa che varia da 50 a 300 euro.

Le sanzioni previste

Il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non provvede a fornire ai propri dipendenti il tesserino di riconoscimento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’articolo 55, comma 5, lettera i, del D.LGS. 81/2008, che varia da € 100 a € 500 euro per ciascun lavoratore.

Allo stesso modo, il lavoratore che, pur essendo in possesso del tesserino, omette di esporlo, è sanzionato in base all’articolo 59, comma 1, lettera b, con una sanzione amministrativa compresa tra € 50 a € 300 euro.

Consulta la nota 23 gennaio 2025 n. 656 a questo link: https://www.ispettorato.gov.it/files/2025/01/inlavoro.INL-DCVIG.REGISTRO-UFFICIALEU.0000656.23-01-2025.pdf

  • 28 gennaio 2025
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