Consulente ADR: esenzioni dall’obbligo di nomina

Consulente ADR: esenzioni dall’obbligo di nomina

PITAGORA SRL, l’Agenzia di Servizi e Formazione di CONFAPINDUSTRIA Firenze informa i suoi Referenti che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il DM 7 agosto 2023 (G.U 20 settembre 2023, n. 220) per la regolamentazione dei casi di esenzione dalla nomina del consulente ADR, secondo quanto previsto al Paragrafo 1.8.3.2 del Regolamento ADR, secondo il quale le Autorità Competenti possano prevedere che l’obbligo di nomina del consulente ADR non si applichi:

 1) alle imprese le cui attività riguardano quantitativi in ciascuna unità di trasporto non superiori a quelli indicati nella Tabella in 1.1.3.6 (con esempi di esenzioni in merito alle quantità trasportate per unità di trasporto), 1.7.1.4 (materiali radioattivi che per le caratteristiche delle sostanze contenute non possono dar luogo a contaminazione) e nei capitoli 3.3 (disposizioni particolari applicabili a determinati articoli o sostanze), 3.4 (merci pericolose imballate in quantità limitate) e 3.5 (beni pericolosi imballati in quantità esenti); oppure

2) alle imprese le cui attività principali o secondarie non sono il trasporto o il relativo imballaggio, riempimento, carico o scarico di merci pericolose ma che occasionalmente coinvolgono il trasporto nazionale o il relativo imballaggio, riempimento, carico o scarico di merci pericolose poco pericolose o rischio di inquinamento.

Inoltre l’Art. 4 del DM 7 agosto 2023 definisce i casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR per imprese che effettuano spedizione, trasporto, imballaggio, carico, scarico, di merci confezionate in colli, in particolare:

·       i limiti massimi di operazioni consentite per ogni operatore per arco temporale predefinito;

·       i limiti quantitativi per merci di cui alla Tabella al Paragrafo 1.1.3.6.3 (Nel caso in cui le merci pericolose trasportate nell'unità di trasporto appartengano alla stessa categoria, nella colonna 3 è indicata la quantità totale massima consentita per unità di trasporto);

·       le modalità di calcolo delle quantità massime ammesse di cui al parg 1.1.3.6.4 (quando nella stessa unità di trasporto vengono trasportate merci pericolose di diverse categorie);

·       le modalità di tenuta di un registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, da conservare per 5 anni e da rendere disponibile in caso di controlli.

L’Art. 5 definisce i casi di esenzione nell’ipotesi di spedizioni occasionali oppure di operazioni correlate di riempimento o scarico merci quando ricorrono specifiche condizioni di carico, di imballaggio o vengono effettuate al massimo 12 operazioni nell’arco dell’anno solare con limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, precisando le modalità di registrazione.  

L’Art. 6 prevede l’esenzione per le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci, comprese quelle che provvedono direttamente allo scarico dei colli oppure affidano a terzi lo scarico di merci alla rinfusa, lo svuotamento di cisterne o lo scarico di colli.

 Il Legale Rappresentante dell’impresa che intende avvalersi della facoltà di esenzione dalla nomina del consulente ADR deve comunque provvedere a garantire l’adozione di tutte le misure di sicurezza correlate alle attività e provvedere al costante aggiornamento normativo nonché alla formazione del personale.  

Nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose il Legale Rappresentante dell’impresa che ha optato per il regime di esenzione della nomina del consulente ADR, dovrà comunque trasmettere un rapporto dettagliato dell’evento all’ufficio della Motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del rapporto in conformità alla sezione 1.8.5.4 del regolamento ADR.

Leggi il Decreto Ministeriale 7 Agosto 2023 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/09/20/23A05141/sg 

PITAGORA S.R.L. rimane a disposizione delle imprese interessate per ogni ulteriore delucidazione e per la miglior gestione di tutte le pratiche legate alla normativa ADR, a questi riferimenti:

Tel. 0578 707050 email: pitagora@studiopitagora.net

  • 28 settembre 2023
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