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L’Agenzia delle Entrate, con le risposte n. 103, n. 104 e n.105 del 15 aprile 2025, fornisce chiarimenti sulla disposizione che ha previsto il blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito dei Bonus Edilizi, con particolare attenzione alla deroga da applicare alle sole ipotesi espressamente indicate dalla normativa.
Gli elementi di particolare rilievo sono: la presentazione dei titoli abilitativi in data anteriore al 17 febbraio 2023 e il sostenimento delle spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del Dl n. 39/2024).
Inoltre l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni in merito alle deroghe al generale blocco delle opzioni per lo sconto in fattura e della cessione dei bonus edilizi (in ultimo, articolo 1 comma 5 del Dl n. 39/2024).
Con le risposte n. 106 e n. 107, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono i precisi limiti normativi entro i quali le eccezioni a queste limitazioni sono considerate legittime, nel caso rispettivamente della presenza di subappalti e di più interventi riconducibili ad agevolazioni diverse.
Gli argomenti presi in considerazione nelle ultime due risposte qui riportate sono: il corretto possesso dei requisiti abilitativi antecedente al 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del Dl n. 11/2023), l’effettivo completamento dei lavori entro il 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del Dl n. 39/2024) e il relativo sostenimento delle spese, documentate da fattura.
Consulta le risposte del 15 aprile 2025 dell’Agenzia delle Entrate a questi link.
n.105