ADM: prove di origine per import prodotti siderurgici

ADM: prove di origine per import prodotti siderurgici

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato un Avviso sulle prove che possono essere presentate dagli operatori UE per attestare che i prodotti siderurgici importati nell’UE osservano il divieto posto da l Regolamento UE 833/2014 - articolo 3 octies, paragrafo 1, lettera d) a partire dal 30 settembre 2023.

Nell’Avviso ADM vengono trattati i seguenti argomenti:

è vietato importare o acquistare, a decorrere dal 30.9.2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII del Reg. 833/2014 che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nello stesso allegato;

il divieto di importazione si applica ai suddetti prodotti originari o esportati dalla Russia, a prescindere dal paese dal quale vengono importati;

il Reg. 833/2014 richiede che all’atto dell’importazione l’importatore sia in grado di fornire la prova attestante il paese di origine, diverso dalla Russia, dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo;

ADM fa anche presente che la Commissione europea ha indicato, nelle FAQ sull’applicazione del Reg. 833/2014, il Mill Test Certificate (MTC) quale documento di prova possibile sia per i prodotti semilavorati che finiti (FAQ 11). Su questo punto, dopo aver premesso che la FAQ fornisce una mera indicazione operativa avente quindi una valenza orientativa, ADM afferma che “il MTC deve considerarsi una delle possibili prove di non incorporazione di prodotti siderurgici originari della Russia nei prodotti da importare”.

L’Avviso pertanto conclude riportando che, “salva diversa indicazione che dovesse pervenire dai competenti Servizi della Commissione europea, possono essere presi in considerazione quali documenti di prova idonei, oltre ai predetti MTC, le fatture, le bolle di consegna, i certificati di qualità, le dichiarazioni dei fornitori a lungo termine, i documenti di calcolo e di produzione, i documenti doganali del paese esportatore, la corrispondenza commerciale, le descrizioni di produzione così come le dichiarazioni del produttore o le clausole di esclusione nei contratti di vendita che dimostrano l'origine non russa dei prodotti siderurgici in questione.”

Infine, ADM comunica che l’esistenza della prova in questione deve essere indicata nella dichiarazione doganale utilizzando il codice Y824.

Leggi l’Avviso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a questo link: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6262318/Divieto+importazione+prodotti+siderurgici.+Prove+presentabili.pdf/24ce9098-f944-c34b-420c-fcfbdbf9a8cc?t=1695627821949    

  • 26 settembre 2023
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